Servizio di tutela della vulnerabilità
Il servizio di tutela della vulnerabilità è il servizio erogato ai clienti vulnerabili di gas naturale ai sensi del D.L. 9/8/2022 n.115 (c.d. decreto Aiuti-bis), convertito con legge 21/9/2022 n.142, e consiste nella fornitura di gas naturale alle condizioni economiche e contrattuali previste da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente).
Tutti i venditori sono tenuti ad offrire ai clienti finali che ne hanno diritto, unitamente alle altre proposte dagli stessi definite, il servizio di tutela della vulnerabilità, nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice di Condotta Commerciale e delle disposizioni in materia di condizioni contrattuali e di qualità commerciale adottate da ARERA.
Hanno diritto al servizio di tutela della vulnerabilità i clienti finali che siano titolari di punti di riconsegna con tipologia d’uso domestico, e che soddisfino almeno una delle seguenti condizioni:
- si trovano in condizioni economicamente svantaggiate ai sensi dell’articolo 1, comma 75, della legge 124/17 (ovvero: sono titolari di un bonus sociale per disagio economico nell’anno in corso o nell’anno precedente);
- rientrano tra i soggetti con disabilità ai sensi dell’articolo 3 della legge 104/92;
- le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi;
- sono di età superiore a 75 anni.
Modalità di accesso al servizio di tutela della vulnerabilità
In fase di contrattualizzazione di un nuovo cliente finale domestico, compresi i casi di cambio fornitore, il venditore è tenuto a:
- informare il cliente stesso della sua possibilità – qualora egli possieda uno o più dei requisiti necessari – di identificarsi come vulnerabile e di essere servito nel servizio di tutela della vulnerabilità;
- verificare i requisiti di accesso al servizio di tutela della vulnerabilità.
In occasione della proposta di una offerta di gas naturale ad un cliente identificato come vulnerabile e in ogni caso prima della conclusione del contratto, il cliente finale riceverà, oltre alle informazioni preliminari alla conclusione del contratto, la Scheda sintetica relativa al servizio di tutela della vulnerabilità.
Il cliente potrà quindi dichiarare la propria volontà di essere fornito nel servizio di tutela della vulnerabilità, specificando quale sia/siano il/i requisito/i da egli posseduto/i, mediante la compilazione e restituzione al venditore del Modulo “IDENTIFICAZIONE CLIENTE VULNERABILE”, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di fornitura del servizio di tutela della vulnerabilità, alle condizioni generali e tecnico-economiche definite e regolate da ARERA.
Il contratto di fornitura del servizio di tutela della vulnerabilità può essere sottoscritto presso i nostri uffici (sportelli) oppure telefonicamente contattando il Numero Verde 800 922 988 o i recapiti del Servizio Clienti (+39 0823 838755 / +39 0823 9916).
All’eventuale venir meno delle condizioni previste per il servizio di tutela della vulnerabilità, il venditore trasmetterà al cliente finale le condizioni contrattuali ed economiche che troveranno applicazione trascorsi tre mesi dalla data di ricezione delle medesime da parte del cliente, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del cliente stesso.
Tali condizioni saranno individuate sulla base dell’offerta di mercato libero con la stima della spesa annua (in Euro) di valore inferiore tra quelle disponibili nel portafoglio di offerte del venditore rivolte alla generalità dei clienti finali titolari di punti di riconsegna appartenenti alla medesima tipologia contrattuale.
Fino alla data di decorrenza di tali nuove condizioni, al cliente continueranno ad essere applicate le condizioni del servizio di tutela della vulnerabilità.
Condizioni economiche di fornitura del servizio di tutela della vulnerabilità
La Spesa per materia gas naturale comprende le seguenti componenti:
- Componente CMEM,m a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all’ingrosso (espressa in €/GJ applicando un fattore di conversione pari a 1/3,6 MWh/GJ), fissata, in ciascun mese, pari alla media mensile del prezzo PSV, determinato come segue:
- se il giorno di riferimento (giorno G) è un giorno lavorativo, la media dei prezzi bid e offer “Day-Ahead”, pubblicati da ICIS Heren nel report ESGM (European Spot Gas Markets) all’interno della sezione “PSV Price Assessment”, nel giorno lavorativo antecedente il giorno di riferimento, espressi in €/MWh;
- se il giorno di riferimento (giorno G) ricade in un fine settimana o in una festività, la media dei prezzi bid e offer “Weekend”, pubblicati da ICIS Heren nel report ESGM (European Spot Gas Markets) all’interno della sezione “PSV Price Assessment”, nel giorno lavorativo antecedente il giorno di riferimento, espressi in €/MWh;
- i giorni lavorativi e le festività sono individuati in base alla metodologia di assessment di ICIS Heren.
Il valore della componente CMEM,m viene pubblicato da ARERA entro il 2° giorno lavorativo dall’inizio del mese successivo al mese di riferimento;
- Componente CCR a copertura dei costi delle attività connesse alle modalità di approvvigionamento del gas naturale all’ingrosso, compreso il relativo rischio, espressa in €/GJ; il valore viene determinato e pubblicato da ARERA di norma semestralmente, rispettivamente per i semestri Ottobre-Marzo e Aprile-Settembre.
- Componente QVD relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio, espressa in €/punto riconsegna/anno (quota fissa) e €/Smc (quota variabile); i valori vengono determinati e pubblicati da ARERA entro ogni 31/3, e di norma valgono per i 12 mesi successivi;
- Nel caso di addebito automatico dell’importo fatturato e recapito della bolletta in formato dematerializzato, uno sconto pari a 5,40 €/punto di riconsegna/anno.
La Spesa per trasporto e gestione contatore e la Spesa per oneri di sistema comprendono le seguenti componenti:
- Componente QTt relativa al servizio di trasporto, a copertura dei costi di trasporto del gas dal PSV al punto di uscita della rete di trasporto, espressa in €/GJ, determinata e pubblicata trimestralmente da ARERA;
- Componenti relative al servizio di distribuzione, misura e relativa commercializzazione (τ1, τ3, RS, UG1, ST, VR, Canoni Comunali), determinate e pubblicate annualmente da ARERA ai sensi della RTDG, e dalle società di distribuzione;
- Oneri generali del sistema gas relativi al mercato libero (RE, UG2, UG3), determinati e pubblicati periodicamente da ARERA.
Le componenti espresse in €/GJ (CMEM,m, CCR e QTt) sono riferite ad un gas naturale con PCS-Potere Calorifico Superiore pari a 0,038520 GJ/Smc, pertanto vanno adeguate in diretta proporzione ai valori di PCS approvati da ARERA.
Condizioni contrattuali di fornitura del servizio di tutela della vulnerabilità
Le condizioni contrattuali di fornitura del servizio di tutela della vulnerabilità sono pari a quelle previste per le offerte PLACET di gas naturale, disciplinate ai sensi degli articoli 4, 5, 7 (eccetto comma 7.2), 8, 9, 10, 11 e 12 della deliberazione 555/2017/R/Com. L’ammontare del deposito cauzionale di cui al comma 9.3, lettera b) della deliberazione 555/20017/R/Com è determinato come segue:
- per i punti di riconsegna nella titolarità di clienti domestici ai quali è riconosciuta la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale (ovvero titolari di bonus sociale):
- consumo annuo inferiore a 500 Smc/anno: 25,00 €;
- consumo annuo compreso fra 500 e 5.000 Smc/anno: 77,00 €;
- consumo annuo superiore a 5.000 Smc/anno: valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al cliente al netto delle imposte;
- in tutti i casi diversi da quelli di cui alla precedente lettera a):
- consumo annuo inferiore a 500 Smc/anno: 30,00 €;
- consumo annuo compreso fra 500 e 1.500 Smc/anno: 90,00 €;
- consumo annuo compreso fra 1.501 e 2.500 Smc/anno: 150,00 €;
- consumo annuo compreso fra 2.501 e 5.000 Smc/anno: 300,00 €;
- consumo annuo superiore a 5.000 Smc/anno: valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al cliente al netto delle imposte.
L’ammontare del deposito cauzionale è raddoppiato qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
a) il venditore abbia costituito in mora il cliente finale, con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura;
b) il cliente finale non abbia pagato il deposito cauzionale e il venditore abbia costituito in mora il cliente finale, con riferimento ad almeno una fattura nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura.
Nel caso in cui il cliente finale non versi il deposito cauzionale eventualmente richiesto, il venditore può chiedere alla società di distribuzione di procedere ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II del TIMG. In tali casi non si applicano le previsioni di cui al comma 5.2, lettera c) del medesimo provvedimento.
I diritti dei clienti vulnerabili
Per maggiori informazioni sui diritti dei clienti vulnerabili consultare le pagine web di ARERA rivolte ai consumatori: