Il bonus sociale energia per disagio fisico è un’agevolazione finalizzata a ridurre la spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica dei nuclei familiari in cui è presente un componente (titolare della fornitura o convivente) che si trova in condizioni di disagio fisico, per le quali è costretto ad utilizzare apparecchiature elettromedicali necessarie per il suo mantenimento in vita, che comportano un elevato consumo di energia elettrica.
Il bonus sociale energia per disagio fisico viene erogato ai clienti, senza necessità di rinnovo (ovvero: viene erogato fino al cessato uso delle apparecchiature elettromedicali), indipendentemente da quale sia la fornitura – sul mercato libero o sui servizi di tutela – e ha continuità anche in caso di cambio fornitore; esso è inoltre cumulabile con quello per disagio economico qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità.
Possono ottenere il bonus tutti i clienti domestici affetti da grave malattia o i clienti domestici con fornitura di energia elettrica presso i quali viva un soggetto affetto da grave malattia, che richiede l’utilizzo di apparecchiature elettromedicali per il mantenimento in vita. L’elenco delle apparecchiature elettromedicali salvavita che danno diritto al bonus sociale per disagio fisico è individuato dal Decreto del Ministero della Salute del 13/1/2011.
Per accedere al bonus per disagio fisico è necessario presentare una richiesta presso il Comune di residenza da parte del titolare della fornitura di energia elettrica (anche se diverso dal malato) o presso gli enti designati dal Comune (es.: i CAF abilitati, Comunità montane, etc.). L’agevolazione non è legata all’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) ed il suo ammontare dipende dal consumo annuo dei macchinari salvavita utilizzati.
Per inoltrare la richiesta il cliente deve presentare:
- il modulo B compilato;
- il documento di identità e il codice fiscale del richiedente e del malato se diverso dal richiedente;
- allegare un certificato ASL che attesti:
- la situazione di grave condizione di salute;
- la necessità di utilizzare le apparecchiature elettromedicali per supporto vitale;
- il tipo di apparecchiatura utilizzata e le ore di utilizzo giornaliero;
- l’indirizzo presso il quale l’apparecchiatura è installata.
Per la richiesta del bonus per disagio fisico non è possibile utilizzare altre forme di certificazione delle situazioni invalidanti, quali ad esempio i certificati di invalidità civile.
Le quote di bonus energia per disagio fisico sono riconosciute dal proprio fornitore di energia, con accredito in bolletta, non in un’unica soluzione, ma suddiviso nelle diverse bollette corrispondenti ai consumi dei 12 mesi successivi alla presentazione della domanda; gli importi del bonus sono riportati in bolletta alla voce di spesa “Bonus sociale per disagio fisico”.
Il valore del bonus per disagio fisico non è uguale per tutti i beneficiari, bensì sono previsti diversi livelli che dipendono dalla potenza contrattuale, dalla tipologia delle apparecchiature elettromedicali salvavita utilizzate dal beneficiario del bonus, e dal tempo giornaliero di utilizzo. Sulla base di queste tre informazioni il valore del bonus spettante al nucleo familiare in condizione di disagio fisico viene calcolato dal sistema informatico che gestisce le agevolazioni (SGAte), tenuto conto di quanto certificato dalla ASL competente. Per conoscere e fare una stima del livello di bonus a cui il malato ha diritto è possibile effettuare una simulazione sul portale SGAte.
Il valore del bonus sociale energia per disagio fisico viene aggiornato periodicamente da ARERA; per l’anno 2025 i valori sono riassunti nella tabella che segue:
| Extra consumo rispetto a utente tipo (2.700 kWh/anno) | Fasce di potenza | Bonus ordinario (CCF) [€/anno/POD] | Esempio di fatturazione mensile [€/30 gg per POD] |
| FASCIA MINIMA fino a 600 kWh/anno | fino a 3,00 kW | 167,90 | 13,80 |
| 3,50 kW | 208,05 | 17,10 | |
| 4,00 kW | 222,65 | 18,30 | |
| da 4,50 kW in su | 237,25 | 19,50 | |
| FASCIA MEDIA tra 600 e 1.200 kWh/anno | fino a 3,00 kW | 335,80 | 27,60 |
| 3,50 kW | 361,35 | 29,70 | |
| 4,00 kW | 375,95 | 30,90 | |
| da 4,50 kW in su | 390,55 | 32,10 | |
| FASCIA MASSIMA oltre 1.200 kWh/anno | fino a 3,00 kW | 500,05 | 41,10 |
| 3,50 kW | 514,65 | 42,30 | |
| 4,00 kW | 529,25 | 43,50 | |
| da 4,50 kW in su | 543,85 | 44,70 |
I valori storici del bonus sono pubblicati da ARERA alla seguente pagina web.