Il bonus sociale energia per disagio economico viene erogato ai clienti, per un periodo di 12 mesi, indipendentemente da quale sia la fornitura – sul mercato libero o sui servizi di tutela – e ha continuità anche in caso di cambio fornitore.
In caso di disattivazione (contatore sigillato o rimosso) o voltura della fornitura prima del termine del periodo di agevolazione, la quota residua del bonus verrà riconosciuta nella bolletta di chiusura, a completamento dell’intero periodo di agevolazione.
Per accedere al bonus energia per disagio economico 2025 uno dei componenti del nucleo familiare ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) deve risultare intestatario di un contratto di fornitura di energia elettrica attiva (sono considerate attive anche le forniture momentaneamente sospese per morosità) con tariffa per usi domestici (ovvero che alimenta locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare); vengono individuate le seguenti categorie:
- nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 9.530 € per famiglie con massimo 3 figli a carico;
- nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 €.
Ogni nucleo familiare ha diritto, per l’anno di competenza, ad un solo bonus per disagio economico per ogni tipologia di fornitura (gas, energia).
A partire dal 1/1/2021, per ottenere il bonus per disagio economico è sufficiente presentare ogni anno (presso il Comune, CAF, INPS) la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) al fine di ottenere un’attestazione ISEE. La DSU presentata per accedere alle prestazioni sociali agevolate (es.: mensa scolastica, assegno di maternità, bonus bebè, etc.) consente infatti anche l’accesso automatico al bonus per disagio economico, qualora ne sussistano le condizioni (in particolare, un valore ISEE entro la soglia prevista).
In presenza dei requisiti di reddito, l’INPS invia i dati del nucleo familiare al SII–Sistema Informativo Integrato, il quale identifica le forniture da agevolare e le comunica ai venditori e alle società di distribuzione di energia elettrica, indicando il periodo di validità dell’agevolazione.
Il bonus viene riconosciuto in bolletta dopo circa 3~4 mesi dalla data di attestazione ISEE. Se il bonus è in scadenza, va presentata la nuova DSU in tempo utile per conservare la continuità dell’agevolazione.
Le quote di bonus energia dovute sono riconosciute dal proprio fornitore di energia, con accredito in bolletta; il bonus viene suddiviso nelle diverse fatture, in modo proporzionale al periodo cui la bolletta fa riferimento; gli importi del bonus sono riportati in bolletta alla voce di spesa “Bonus sociale energia per disagio economico”.
Il valore del bonus sociale energia per disagio economico dipende dal numero di componenti del nucleo familiare ISEE indicati nella DSU, ed è uguale ogni mese (per i 12 mesi dell’anno in cui il cliente ne ha diritto).
Il valore del bonus sociale energia per disagio economico viene aggiornato periodicamente da ARERA; per l’anno 2025 i valori sono riassunti nella tabella che segue:
| Composizione nucleo ISEE | Bonus totale anno 2025 [€/anno per POD] | Bonus giornaliero anno 2025 [€/giorno per POD] | Bonus mensile anno 2025 [€/30 gg per POD] |
| Numerosità familiare 1-2 componenti | 167,90 | 0,46 | 13,80 |
| Numerosità familiare 3-4 componenti | 219,00 | 0,60 | 18,00 |
| Numerosità familiare oltre 4 componenti | 240,90 | 0,66 | 19,80 |