L’ Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente ha stabilito degli standard di qualità commerciale che le società di vendita e di distribuzione sono tenuti a rispettare con l’obbligo di corrispondere al cliente finale, in alcuni casi specifici, un indennizzo automatico in caso di inadempimento.
L’ Autorità differenzia gli standard in due tipologie:
- Standard specifici di qualità commerciale: sono riferiti alla singola prestazione da garantire al cliente finale e vengono definiti come tempo massimo entro cui la prestazione deve essere effettuata dalla Società. Il mancato rispetto di tali tempistiche comporta la corresponsione al cliente finale di specifici indennizzi;
- Standard generali di qualità commerciale: sono riferiti al complesso delle prestazioni rese dalla società e vengono definiti come soglie percentuali minime da rispettare;
In caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità la società di vendita è tenuta a corrispondere al cliente finale un indennizzo automatico (pari a 25,00 €). L’indennizzo automatico è crescente in relazione al ritardo nell’esecuzione della prestazione:
- se l’esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard, è corrisposto l’indennizzo automatico base;
- se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard, ma entro un tempo triplo dello standard, è corrisposto il doppio dell’indennizzo automatico base;
- se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard, è corrisposto il triplo dell’indennizzo automatico base;
La società di vendita non è tenuta a corrispondere l’indennizzo automatico qualora il mancato rispetto degli standard specifici di qualità sia riconducibile a cause di forza maggiore e a cause imputabili al cliente finale o a terzi.
La società di vendita accredita al cliente l’indennizzo automatico attraverso detrazione dall’importo addebitato in occasione della prima fatturazione utile. Nel caso in cui l’importo della prima fatturazione addebitata al cliente sia inferiore all’ entità dell’indennizzo automatico, la fatturazione deve evidenziare un credito a favore del cliente, che deve essere detratto dalle successive fatturazioni fino ad esaurimento del credito relativo all’indennizzo dovuto, ovvero corrisposto mediante rimessa diretta.
L’ indennizzo automatico deve comunque essere corrisposto al cliente entro 8 mesi dalla data di ricevimento da parte della società di vendita del reclamo scritto o della richiesta scritta di rettifica di fatturazione o di doppia fatturazione.