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Costituzione in mora

TEMPISTICHE E MODALITÀ DI COSTITUZIONE IN MORA, INDENNIZZI AUTOMATICI

Sono riportate di seguito le informazioni relative:
(i) alla modalità e alle tempistiche di costituzione in mora, e
(ii) agli indennizzi per i clienti titolari di uno o più punti di riconsegna disalimentabili (uso domestico, uso condominio con uso domestico e usi diversi) e non disalimentabili (titolarità di una struttura pubblica o privata che svolge un’attività riconosciuta di assistenza, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri e scuole).

Clienti titolari di uno o più punti di riconsegna disalimentabili

Modalità per la costituzione in mora

Nel caso di mancato pagamento delle fatture, prima di richiedere alla società di distribuzione la sospensione della fornitura per morosità, il venditore, con riferimento a tutte le fatture non pagate, effettua la costituzione in mora, inviando una comunicazione scritta a mezzo raccomandata, in cui vengono indicati:

a. il termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento della/e fattura/e non pagata/e, mettendo in evidenza:

  • la data a partire dalla quale tale termine è calcolato;
  • se tale data corrisponde alla data di emissione o alla data di invio della comunicazione di costituzione in mora;
  • le previsioni regolatorie relative ai termini che devono essere rispettati;

b. il termine decorso il quale, in costanza di mora, il venditore invierà alla società di distribuzione la richiesta di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità;

c. le modalità con cui il cliente può comunicare l’avvenuto pagamento;

d. che il cliente ha diritto ad un indennizzo automatico nel caso in cui la fornitura venisse sospesa per morosità nonostante il mancato rispetto di uno dei seguenti termini:

  1. termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
  2. termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale, qualora il venditore non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata;
  3. termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta alla società di distribuzione di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità.

Tempistiche per la costituzione in mora

Il termine indicato nella comunicazione di costituzione in mora, entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento, sarà almeno di:

  • 15 giorni solari dall’invio al cliente, nel caso di recapito mediante raccomandata, oppure
  • 10 giorni solari dal ricevimento, da parte del venditore, della ricevuta di avvenuta consegna al cliente della comunicazione di costituzione in mora, nel caso di trasmissione tramite posta elettronica certificata, oppure
  • 20 giorni solari dalla data di emissione della comunicazione scritta di costituzione in mora, nel caso in cui il venditore non fosse in grado di documentare la data di invio della suddetta comunicazione.

Il termine decorso il quale, in costanza di mora, il venditore provvederà ad inviare alla società di distribuzione la richiesta di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità non sarà inferiore a 3 giorni lavorativi decorrenti dalla scadenza del termine entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento.

Nel caso in cui il venditore non fosse in grado di documentare la data di invio della raccomandata, il termine per la consegna al vettore postale non sarà superiore a 3 giorni lavorativi decorrenti dalla data di emissione della comunicazione di costituzione in mora, ferma restando la facoltà per il venditore di consegna al vettore postale entro un termine non superiore a 5 giorni lavorativi qualora anche il termine ultimo di 20 giorni solari sia aumentato di un numero di giorni lavorativi pari alla differenza tra il termine di consegna osservato e il termine minimo di 3 giorni lavorativi.

Tempistiche ridotte nel caso in cui la costituzione in mora del cliente avvenga entro i 90 giorni successivi alla data dell’ultima richiesta di sospensione della fornitura per morosità

Il termine indicato nella comunicazione di costituzione in mora, entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento, sarà:

  • non inferiore a 7 giorni solari dall’invio al cliente, nel caso di recapito mediante raccomandata, oppure
  • non inferiore a 5 giorni solari dal ricevimento, da parte del venditore, della ricevuta di avvenuta consegna al cliente della comunicazione di costituzione in mora, nel caso di trasmissione tramite posta elettronica certificata, oppure
  • non inferiore a 10 giorni solari dalla data di emissione della comunicazione scritta di costituzione in mora, nel caso in cui il venditore non sia in grado di documentare la data di invio della suddetta comunicazione.

Il termine decorso il quale, in costanza di mora, il venditore provvederà ad inviare alla società di distribuzione la richiesta di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità non sarà inferiore a 2 giorni lavorativi decorrenti dalla scadenza del termine entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento.

Nel caso in cui il venditore non fosse in grado di documentare la data di invio della raccomandata, il termine per la consegna al vettore postale non sarà superiore a 2 giorni lavorativi decorrenti dalla data di emissione della comunicazione di costituzione in mora, ferma restando la facoltà per il venditore di consegna al vettore postale entro un termine non superiore a 3 giorni lavorativi qualora anche il termine ultimo di 10 giorni solari sia aumentato di un numero di giorni lavorativi pari alla differenza tra il termine di consegna osservato e il termine minimo di 2 giorni lavorativi.

Indennizzi automatici per mancato rispetto della disciplina

Il venditore corrisponderà al cliente un indennizzo automatico, per un importo pari a:

a. 30,00 €, nel caso in cui la fornitura venisse sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora;

b. 20,00 €, nel caso in cui la fornitura venisse sospesa per morosità nonostante:

  1. il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento; oppure
  2. il mancato rispetto del termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale qualora il venditore non fosse in grado di documentare la data di invio; oppure
  3. il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta alla società di distribuzione di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità.

Nei casi suddetti, al cliente non verrà richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della fornitura.

Il venditore corrisponderà al cliente l’indennizzo automatico direttamente o in occasione della prima fattura utile, attraverso detrazione dall’importo addebitato nella medesima fattura.

Nel caso in cui l’importo della prima fattura addebitata al cliente fosse inferiore all’entità dell’indennizzo automatico, nella fattura verrà evidenziato il credito a favore del cliente, che verrà detratto dalle successive fatturazioni fino ad esaurimento del credito relativo all’indennizzo dovuto, ovvero corrisposto mediante rimessa diretta. In ogni caso, l’indennizzo automatico, ove dovuto, verrà comunque corrisposto al cliente entro 8 mesi dal verificarsi della sospensione.

Clienti titolari di uno o più punto di riconsegna non disalimentabili

Modalità per la costituzione in mora

Il venditore effettuerà la costituzione in mora del cliente mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata, in cui vengono indicati:

a. il termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento, che non sarà inferiore a 10 giorni dall’invio al cliente della relativa raccomandata;

b. che, qualora il venditore dovesse provvedere alla risoluzione del contratto e alla successiva Cessazione amministrativa per morosità relativa a un punto di riconsegna non disalimentabile, la società di distribuzione provvederà all’attivazione dei servizi di ultima istanza (servizio di fornitura di ultima istanza, servizio di default);

c. le modalità con cui il cliente può comunicare l’avvenuto pagamento.

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